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I rilievi critici del Presidente della Repubblica sulla legge di conversione del decreto "Incentivi"

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Il decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti <<caroselli>> e <<cartiere>>, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”, veniva deliberato dal Consiglio dei ministri il 19 marzo 2010, emanato dal Presidente della Repubblica il 25 marzo 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010.

Il provvedimento si componeva di sei articoli: il primo, in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie nazionali ed internazionali; il secondo, di modifica, in adeguamento alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, della disciplina delle notificazioni in sede di accertamento, di regolamentazione del comportamento dei concessionari pubblici nei rapporti commerciali con i terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara, oltre che relativo all’esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente ed alle polizze vita cosiddette dormienti; il terzo, con norme complessivamente volte alla deflazione del contenzioso tributario nell’ottica di razionalizzazione della riscossione dei tributi; il quarto di istituzione di un Fondo per il sostegno della domanda in particolari settori finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro e di istituzione di un Fondo per le infrastrutture portuali; il quinto in materia di attività edilizia libera.

Il sesto articolo riguardante l’entrata in vigore del decreto legge, disposta per il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge di conversione del decreto legge giungeva alla Camera dei Deputati il 26 marzo 2010 ed iniziava l’iter nelle commissioni VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo), riunite in sede referente, in data 8 aprile 2010 per terminare il 29 aprile 2010. L’Assemblea iniziava la discussione il 3 maggio 2010 e giungeva alla votazione finale in data 6 maggio 2010. Al Senato, le commissioni VI (Finanze e Tesoro) e X (Industria, commercio, turismo), riunite in sede referente, iniziavano l’esame del disegno di legge l’undici maggio 2010, per terminarlo il 18 maggio 2010. L’Aula iniziava la discussione generale il 19 maggio 2010 ed approvava definitivamente il progetto lo stesso giorno.

Il testo del decreto legge subiva alcune modifiche e non poche integrazioni nel corso dell’esame in sede referente alla Camera. In particolare, nell’articolo 1 (in materia di frodi fiscali nazionali ed internazionali), venivano introdotti i commi 6-bis e 6-ter, volti a consentire il recupero coattivo a mezzo ruolo di alcuni crediti dell’INPS; i commi 6-quater e 6-quinquies, in materia di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali; veniva modificato il comma 4, estendendo l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del  2007 a tutte le operazioni straordinarie riguardanti le società, oltre al trasferimento della sede sociale all’estero.  

Nell’articolo 2 (in materia di potenziamento dell’amministrazione finanziaria) venivano inseriti i commi 1-bis ed 1-ter, riguardanti – rispettivamente – il transito, a domanda, del personale dell’amministrazione economico finanziaria (escluso quello a tempo determinato ma compreso quello in regime di diritto pubblico) nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e delle Agenzie fiscali o del Ministero dell’economia e delle finanze, e la soppressione delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze; venivano introdotti i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, in materia di giochi pubblici; i commi da 2-septies a 2-decies, relativi alle controversie delle società ex concessionarie del servizio nazionale della riscossione e 2-undecies, riguardante la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dei commi precedenti al finanziamento del fondo per le missioni internazionali di pace e volto, altresì, a disciplinare la concessione di agevolazioni tariffarie per le spedizioni effettuate da associazioni ed organizzazioni senza fine di lucro; venivano aggiunti i commi 4-bis e 4-ter, relativi alla disciplina IVA delle prestazioni del servizio postale; il comma 4-quater, volto ad incrementare lo stanziamento a favore dell’Agenzia delle entrate; i commi 4-quinquies e 4-sexies, istituenti un Fondo di sostegno e incentivazione per le imprese dei distretti del tessile ed abbigliamento che applicano il sistema di etichettatura dei prodotti introdotto dalla legge 55/2010 e finalizzato a promuovere un’adeguata informazione dei consumatori sull’origine dei prodotti per contrastare il fenomeno della contraffazione; il comma 4-septies che estende la disciplina antiriciclaggio ai gestori di giochi e scommesse, anche per via telematica, con esclusione del gioco del lotto e delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita; il comma 4-octies, in merito alle aggiudicazioni in materia di giochi; venivano, altresì, aggiunti i commi da 4- novies a 4-sexiesdecies, relativi alla destinazione del 5 per mille.  

Nell’articolo 3 (in materia di deflazione del contenzioso tributario e razionalizzazione della riscossione) si introduceva il comma 2-bis, finalizzato all’accelerazione del processo tributario per le controversie tributarie pendenti da oltre 10 anni nelle le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio mediante l’estinzione automatica di quelle pendenti avanti alla Commissione tributaria centrale e l’estinzione con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia per quelle pendenti avanti alla Corte di Cassazione; il comma 2-ter che vieta agli agenti della riscossione di iscrivere ipoteca cautelare sugli immobili del debitore e dei coobbligati del credito tributario, se l’importo complessivo del credito per cui si procede è complessivamente inferiore ad ottomila euro; il comma 3-bis, che modifica la disciplina della espropriazione forzata per la riscossione di somme non pagate dal contribuente. Si aggiungeva un articolo 3-bis, recante i requisiti quantitativi di capitale sociale delle società di accertamento e riscossione dei tributi degli enti locali.

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