LA CORTE CHIARISCE SULLE COMUNITÀ MONTANE
Nota a Corte cost. 21 marzo 2011, n. 91 (e a margine della sentenza n. 326 del 2010)
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La sentenza n. 326 del 2010 tra continuità e innovazione. – 3. La sentenza n. 91 del 2011 e i limiti del riordino delle Comunità montane – 4. Conclusioni.
1. Premessa.
Nel 2011 la Corte costituzionale torna ancora una volta, dopo le sentenze nn. 237 del 2009 e 27 del 2010, ad affrontare le questioni inerenti il riparto di competenze Stato-Regioni nella disciplina di riordino delle Comunità montane .
Com’è noto, a partire dalle sentenze nn. 244 e 456 del 2005 (confermate dalla sentenza n. 397 del 2006) , la potestà legislativa in materia di ordinamento delle Comunità montane è stata ascritta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale; queste, infatti, non costituiscono enti “costituzionalmente necessari” ai sensi dell’art. 114 Cost., per cui non può ritenersi alle stesse applicabile l’art. 117, comma 2, lett. p), che circoscrive i margini della competenza statale in materia di enti locali soltanto a quelli esplicitamente indicati dalla Costituzione. Da ciò, le successive sentenze nn. 237 del 2009 e 27 del 2010 hanno dedotto anche la ricaduta sulle Regioni degli oneri di finanziamento di siffatti enti ; il che, tuttavia, non impedisce allo Stato di condizionare la potestà legislativa regionale in materia, in virtù delle proprie competenze riguardo al coordinamento della finanza pubblica. Nelle citate sentenze, infatti, sono stati considerati legittime misure poste dalla normativa statale tese al riordino delle Comunità montane, nella specie le norme di cui alla legge finanziaria per il 2008 (l. n. 244 del 2007), in cui è disposta una decisa riduzione del Fondo di finanziamento ordinario delle Comunità. Ciò che resta escluso, invece, é la possibilità per lo Stato di fissare disposizioni puntuali concernenti tale riordino, che vadano oltre l’indicazione di criteri e indicatori di massima, come si avrà modo di approfondire in seguito; illegittime, pertanto, risultano quelle prescrizioni (da attuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) con cui si stabiliscono precisi criteri altimetrici per l’individuazione delle Comunità da sopprimere;