1.Primarie rispetto a quali scelte?
Riguardo al tema che va sotto il nome generale di “primarie”, la dottrina costituzionalistica italiana è oggi accumunata, sia da un interesse crescente sia da un atteggiamento prevalentemente dubbioso circa le “proprietà” di questo metodo selettivo.
Selezionare l’élite politica significa dar corso alla previsione costituzionale che indica la funzione fondamentale dei partiti politici, ossia “la determinazione della politica nazionale”. Era stata l’esperienza storica precedente alla fase costituente a palesare questa possibile forma peculiare di espressione della partecipazione politica dei singoli e la Carta ha proposto come il modello dei come identità permanenti, motivo questo per cui risiede anche – e per certi versi soprattutto – proprio nelle loro mani la possibilità di selezionare le persone che andranno a ricoprire cariche politiche e incarichi istituzionali. E’ possibile, in questa sede, solo accennare alla questione della definizione dei “movimenti”, come identità politiche collettive che non abbracciano la forma nominale e la sostanza tradizionale del partito; con tale espressione si autodefiniscono sia alcune formazioni politiche, che effettivamente hanno i caratteri sopra indicati di stabile organizzazione e che partecipano attraverso propri rappresentanti alla vita delle istituzioni (è il caso della attuale “Lega nord” e di “Forza Italia”, poi sciolto in partito con la nuova denominazione PDL, del più recente “5 Stelle” e di “Sinistra ecologia e libertà” che si definisce solo “organizzazione politica”, dei “Verdi” e della “Federazione della Sinistra” che si definiscono “federazioni di soggetti politici”), sia le formazioni che aggregano gruppi di persone intorno ad uno o più tematiche politiche definite, in alcuni casi anche presenti nel lungo periodo, ma non dotate di una forma organizzativa persistente e definita (si pensi al movimento femminista, al movimento studentesco nelle sue varie stagioni o ai movimenti a sostegno alle campagne referendarie) .
Il “metodo democratico” prescritto dall’art. 49 Cost. richiede che tale selezione avvenga tramite candidature, ossia proposte di alcuni soggetti ad altri soggetti, mai coincidenti, a cui è richiesto di valutarle e approvarle. In altre parole, è assai importante distinguere la selezione dei candibili, dalla scelta dei candidati e, soprattutto dal loro incardinamento nella carica (elezione o nomina). Definire dunque elezioni le cd. primarie non appare corretto. I soggetti (elettori, cittadini o anche stranieri) chiamati a questo genere di consultazione dentro ai partiti e dentro le coalizioni si esprimono sulla selezione dei candidabili, dunque, non eleggono. La loro decisione non ha l’effetto di determinare il contenuto della scelta, ossia di preporre a cariche (interne come esterne al partito) il o i soggetti votati, ma solo di sollecitarne, quasi di raccomandarne, la candidatura e di auspicarne l’elezione a coloro che ne hanno rispettivamente il potere, formale o sostanziale. Si tratterà di un potere di “proposta” più incisivo, se espressamente richiesto dalle norme interne al partito come obbligatorio e vincolante rispetto al potere di determinare i candidati, potere che comunque è sempre stato di competenza dei vertici del partiti.