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CONVERSIONE DI DECRETO-LEGGE E DELEGA LEGISLATIVA CON ANNESSA QUESTIONE DI FIDUCIA: PRECISAZIONI SULL’AMMISSIBILITÀ DI PROCEDURE PARLAMENTARI “DUE IN UNO” CON INTERESSANTI SPUNTI SULL’AUTONOMIA REGOLAMENTARE DELLE CAMERE

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Il commento analizza la sentenza della Corte costituzionale n. 237/2013, nella quale il sindacato costituzionale ha ad oggetto i poteri emendativi del Parlamento in sede di conversione di un decreto legge, con particolare riguardo alla possibilità di adottare, nell’esercizio di tale funzione, anche norme di delega legislativa.
Sotto questo profilo, la questione di legittimità investe anche l’iter di approvazione della legge di conversione, poiché la Corte è chiamata a verificare se questo sia compatibile con il vincolo della riserva di Assemblea (individuato dalla Costituzione per le leggi di delega ex art. 72, IV c.), anche in relazione alla circostanza che la legge impugnata è stata adottata in seguito a questione di fiducia.
Tali aspetti incrociano, inoltre, la potestà delle Camere di disciplinare la procedura di formazione delle leggi, aspetto che nella pronuncia è affrontato sullo sfondo dei consolidati principi che escludono l’ingresso dei Regolamenti parlamentari nel giudizio di legittimità costituzionale (come parametro interposto e come oggetto). Tuttavia, nelle parole della Corte è possibile cogliere alcuni spunti di riflessione che, forse, possono avallare una lettura più pervasiva del sindacato costituzionale, a garanzia di un più efficace controllo sul rispetto dei requisiti formali della legge.

The paper examines the Constitutional Court’s ruling No. 237/2013, in which the judicial review invests Parliament’s powers to amend the bill for the conversion of a decree-law, particularly with regard to the possibility of including in this act an enabling legislation.
The question of constitutionality, in this respect, also affects the process for approval of the conversion law, in view to verify if this is in compliance with the Constitution (which reserves the final passage of any enabling act to the whole Assembly (art. 72, IV c.)), since the contested law was adopted with a vote of confidence.
These issues also intersect the question of Parliament’s power to regulate the making law process, which is dealt with by the Court in the light of the established principles concerning the absolute immunity of parliamentary rules and their (non) use as interposed parameter in the constitutional review. However, the judgment shows some elements that, perhaps, may endorse a more pervasive interpretation of the constitutional scrutiny, in view to ensure a more effective judicial review of the making law process.
 

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Codice ISSN 2039-8298 (Online). La Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti è inoltre registrata presso il Tribunale di Roma - n.339 del 05.08.2010.
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