1. Definizione preliminare del campo e del modo di indagine. – 2. L’introduzione della Circoscrizione Estero e la revisione dell’art. 48 (nonché degli artt. 56 e 57) della Costituzione operata dalla legge costituzionale n. 1 del 2000 (e n. 1 del 2001). – 3. La «cessazione degli effetti» dei primi due commi della XIII^ disp. trans. e fin. in tema di divieti previsti a carico dei membri di Casa Savoia, disposta dalla legge costituzionale n. 1 del 2002. – 4. La promozione della pari opportunità uomo-donna per l’accesso alle cariche elettive e la revisione dell’art. 51 Cost., effettuata dalla legge costituzionale n. 1 del 2003. – 5. La revisione dell’art. 27, ultimo comma, Cost. (definitivamente) abolitiva della possibilità di irrogare la pena di morte, compiuta dalla legge costituzionale n. 1 del 2007. – 6. La revisione degli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. e il principio di pareggio del bilancio secondo la legge costituzionale n. 1 del 2012. – 7. La revisione del titolo V della seconda parte della Costituzione operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Dei molti problemi sollevati. – 8. Conclusione.
1. Definizione preliminare del campo e del modo di indagine
Il thema della modifica della Costituzione, oggetto di questo nostro incontro di studio, sarà da me af-frontato assumendo come punto di vista la prassi legislativa più recente, al fine di poterne ricavare elementi utili alla riflessione circa l’effettivo atteggiarsi della funzione di revisione costituzionale nel nostro ordinamen-to. Non è questo il luogo per sottolineare l’importanza della prassi nell’analisi degli istituti giuridici e nell’interpretazione del diritto positivo, specialmente laddove ci si muova in quel settore nevralgico dell’ordinamento giuridico tradizionalmente appannaggio del diritto costituzionale . Essa è capace di rimodel-lare le astratte costruzioni dei conditores, arricchendone senso e portata, così come di svelarne profili inediti o chiarificarne lati oscuri. È infine in grado di contraddirle, orientandole a fini diversi da quelli originariamente immaginati o semplicemente ribellandosi ad esse, aprendo così una contesa destinata a concludersi o con la repressione del comportamento deviante o, tutt’al contrario, con il ripensamento del prodotto normativo.
Ma, nel caso che ci occupa, lo studio attraverso (o rectius a partire dalla) prassi assume un significa-to particolare, esibendo una sorta di “valore aggiunto”. Ciò si deve a diversi ordini di ragioni.