CORTE COSTITUZIONALE, 5 gennaio 2011 n. 1, G. U. 12 gennaio 2011
Previdenza - Pensioni di reversibilità, sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, corrisposte dall’INPDAP a favore di coniuge superstite di titolare di pensione diretta - Indennità integrativa speciale mensile - Previsione dell'attribuzione nella stessa misura stabilita per il trattamento di reversibilità, anziché in misura piena, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta - Salvezza, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, dei soli trattamenti più favorevoli già definiti in sede contenziosa e non anche quelli in corso di definizione - Asserita violazione dei principi del giusto processo e dei vincoli derivanti dalla CEDU - Esclusione - Non fondatezza della questione
Atti oggetto del giudizio
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 774, 775 e 776
Parametri
Costituzione, art. 111 e 117, co. 1
Norme interposte
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 20
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 774, 775 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in relazione agli artt. 111 e 117, co. 1, Cost. e dell’art. 6 della CEDU, nella parte in cui – interpretando l’art. 1, co. 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, e abrogando il co. 5 dell’art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – fanno salvi, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, soltanto i trattamenti pensionistici più favorevoli già definiti, e non anche quelli in corso di definizione, in sede di contenzioso”; infatti, nella fattispecie vengono in evidenza rapporti di durata, sicché non può parlarsi di un legittimo affidamento nella loro immutabilità, mentre, d’altro canto, si deve tenere conto del fatto che le innovazioni che sono state apportate, e che non hanno trascurato del tutto i diritti acquisiti, hanno non irragionevolmente mirato alla armonizzazione e perequazione di tutti i trattamenti pensionistici, pubblici e privati, inoltre, l’intervento legislativo ha salvaguardato i trattamenti di miglior favore già definiti in sede di contenzioso, con ciò garantendo non solo la sfera del giudicato, ma anche il legittimo affidamento che su tali trattamenti poteva dirsi ingenerato.