CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 20 aprile 2011, n. 158 (G. U. 4 maggio 2011).
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato - Configurazione della fattispecie come reato - Causa di giustificato motivo come esimente del reato - Mancata previsione - Asserita disparità di trattamento rispetto all’ipotesi più grave di reato di cui all’art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998 - Carenze nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Atti oggetto del giudizio
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis
Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 1 co. 16
Parametri costituzionali
Costituzione art. 3
Costituzione art. 27, co. 3
(1) Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui tale norma - che punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato - non prevede il giustificato motivo quale esimente della condotta sanzionata, al pari di quanto invece previsto nell’art. 14, comma 5- ter , dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, e pur collocandosi la norma censurata in posizione di «minor gravità» rispetto a quest’ultima. Invero, ciascuno dei provvedimenti di rimessione è carente sia nella descrizione della concreta fattispecie cui si riferisce, sia nella motivazione in punto di rilevanza - così precludendo la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente - sia, infine, nella esplicitazione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati: con la conseguenza che resta inibito lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.