SOMMARIO: 1. La sentenza n. 170 del 2010. - 2. I precedenti giurisprudenziali in materia di tutela delle lingue minoritarie storiche. - 3. La legge piemontese n. 11/2009. - 4. La decisione della Consulta tra mantenimento del precedente … - 5. … e nuove prospettive.
1. Con la sentenza n. 170 del 10 maggio 2010 (deposito del 13 maggio), la Corte costituzionale ritorna sul tema delle minoranze linguistiche tutelate e tutelabili nel Paese, confermando il proprio atteggiamento fortemente restrittivo nei confronti delle istanze localistiche che mirano a riconoscere e garantire una sorta di “individualità linguistica”, laddove non sia stata previamente riconosciuta (ed autorizzata) dalla Repubblica. La pronuncia in commento ha per oggetto alcune disposizioni della legge regionale del Piemonte n. 11/2009, recante “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte”, ritenute incostituzionali esclusivamente nei limiti in cui si faccia riferimento alla tutela della “lingua piemontese”.
Ed invero, dei cinque profili di incostituzionalità proposti dal ricorrente, viene sostanzialmente accolto solo il primo, relativo alla tutela di una “lingua piemontese” parificandola alle lingue minoritarie “occitana, franco-provenzale, francese e walser”, tanto a fini culturali quanto e soprattutto per accordarle la medesima tutela riconosciuta alle “altre” lingue minoritarie dalla legge n. 482/1999.
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