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LA PAROLA FINE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SUI CONFINI DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNO AMBIENTALE DEL PROPRIETARIO INCOLPEVOLE DEL SITO INQUINATO. NOTA A CORTE DI GIUSTIZIA UE, SENTENZA 4 MARZO 2015, C - 534/13

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Il  D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'Ambiente), che recepisce la Direttiva 2004/35/CE, impone all'Amministrazione l'accertamento della responsabilità dell'inquinamento per imporre l'esecuzione delle misure di bonifica del fondo inquinato. Tuttavia qualora l'autore non venga individuato o non esegua gli interventi di ripristino, le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P. A. che potrà rivalersi sul proprietario nei limiti del valore dell'area bonificata, indipendentemente da ogni accertamento di responsabilità. Una parte della giurisprudenza amministrativa, forzando il dato positivo, ha ammesso perfino l'imposizione diretta degli oneri di bonifica al proprietario non responsabile. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, adita per dirimere il contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto doveroso rinviare pregiudizialmente alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione della compatibilità della disciplina nazionale con i principi ambientali europei posti dall’art. 191, par. 2, TFUE, in particolare il principio «chi inquina paga», e con la Direttiva citata. La Curia, dopo un esame del valore e della concreta portata precettiva dei principi ambientali, conclude affermando la compatibilità della normativa con il diritto europeo nella misura in cui preveda, a carico del proprietario incolpevole, una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito. Alla luce della pronuncia in commento e dell'ordinanza di rinvio, i confini della responsabilità ambientale vengono tracciati con chiarezza ma rimangono aperte diverse problematiche di diritto costituzionale da vagliare.

 

According to the European directions (D. 2004/35/CE), the Legislative Decree n. 152/2006 about enviromental protection recognizes a public administration's responsibility in assessing enviromental damages. Infact, it is a duty for the public administration to verify a responsibility for pollution and, eventually, to call for reclamation works. Nevertheless, in case of non-execution or impossibility in finding the single responsible person, the public administration has to take over the individual, doing what is necessary for the restoration. The admission of a duty, for the unresponsible owner of the polluted land to do the reclamation works, was the occasion for the Consiglio di Stato to ask the European Court of Justice a decision about a prejudicial question: the compatibility of the national law with the European regulations about the enviroment. The aim of this article, is to analyze the decision of the Court from the constitutional point of view, trying to focus on the eventual contrast between the European provisions and the Italian fundamental law.

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