SOMMARIO: 1. Una riforma costituzionale organica e di maggioranza che dimentica le “lezioni” tratte dalle precedenti esperienze di revisione. – 2. In generale: il mutamento dell’epigrafe del titolo IV, l’eliminazione del termine “altro” dall’art. 104 Cost. e la diffusa decostituzionalizzazione delle garanzie dei magistrati. – 3. Un giudizio liquidatorio sul ruolo del Csm: le modifiche inerenti la composizione (l’aumento dei membri laici ed il sorteggio degli eleggibili per la componente togata). - 4. Segue: le modifiche inerenti le funzioni (la riduzione a compiti meramente amministrativi, tassativamente indicati). Lo sbilanciamento dei rapporti con il ministro della giustizia a favore di quest’ultimo e la costituzionalizzazione del potere di ispezione. – 5. L’esclusione del p.m. dalla soggezione solo alla legge e dall’ordine giudiziario, la separazione delle carriere del giudice e del p.m. e l’eliminazione dell’indipendenza interna. – 6. L’esercizio dell’azione penale non più obbligatorio e la modificazione dei rapporti con la polizia giudiziaria. – 7. La responsabilità dei magistrati: la “Corte di disciplina” per giudicare sugli illeciti disciplinari e la responsabilità civile diretta “al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato”. La mancata considerazione della specificità dell’attività giurisdizionale. – 8. Le “dimenticanze” della riforma: l’unicità della giurisdizione e le garanzie dei giudici speciali (specie di quelli amministrativi) e la modifica dell’art. 106 Cost. in assenza di un riordino ordinamentale della magistratura onoraria.
1. Una riforma costituzionale organica e di maggioranza che dimentica le “lezioni” tratte dalle precedenti esperienze di revisione.
Il titolo IV della parte seconda della Costituzione è stato per molti anni al centro del dibattito politico-istituzionale e dottrinario del nostro paese specialmente con riguardo alla necessità che il legislatore desse attuazione ai principi stabiliti dal Costituente relativamente alla magistratura, come testimoniato dalla espressa previsione costituzionale che riconosceva la necessità di una simile attuazione e di una nuova disciplina - unitaria, organica e generale - della materia dell’ordinamento giudiziario che sostituisse quella allora vigente