Sempre più spesso si assiste ad una frequente confusione, anche da parte dell’Amministrazione, tra i diversi strumenti (procedimentali e processuali) che sono a sua disposizione per la risoluzione dei conflitti che insorgono con altre Amministrazioni. Il contributo mira a verificare se, contrariamente a quanto si osserva nella prassi, all’interno dell’ordinamento costituzionale e amministrativo, sia invece possibile rintracciare un ordine logico-giuridico tra tali strumenti. Dopo aver delineato la differenza tra il concetto di conflitto e di lite tra Amministrazioni, si esamineranno alcuni dati riguardanti il contenzioso costituzionale e amministrativo. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi di alcune controversie tra Stato e Regioni esaminate dal giudice amministrativo nel 2020. Sebbene il fenomeno che si analizza non possa ritenersi una conseguenza della crisi sanitaria da Covid-19, quest’ultima ha tuttavia decisamente acuito gli scontri tra Stato e Regioni, portando dinanzi al giudice amministrativo un contezioso la cui rilevanza costituzionale avrebbe indubbiamente consentito alle parti di sollevare il conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. L’apparente “fungibilità pratica” con cui il giudice costituzionale e amministrativo vengono, contemporaneamente o alternativamente, compulsati induce a riflettere sul rapporto tra i due giudizi. Lo studio esamina inoltre i diversi poteri (ordinari e straordinari) esercitabili dal Governo per la composizione dei conflitti tra Amministrazioni e il ruolo che l’ordinamento attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri come soggetto ricorrente a difesa delle attribuzioni statali nel giudizio costituzionale e la sua legittimazione a ricorrere in quello amministrativo. Nelle conclusioni si evidenzia che la scelta, compiuta dall’Amministrazione, tra i diversi strumenti per la risoluzione delle liti non è per nulla “neutra”, ma ha conseguenze rilevanti sull’assetto costituzionale. La diversa funzione che l’ordinamento assegna a tali strumenti consente di rintracciare un ordine logico- giuridico che rende prioritario l’utilizzo degli strumenti procedimentali rispetto a quelli processuali e esclusiva la via del conflitto di attribuzione qualora ricorrano le condizioni per adire la Corte costituzionale.
There is an increasing confusion, also on the Administration side, between the various instruments (procedural and judicial) for settling conflicts between Administrations. The aim of the study is to ascertain whether, contrary to what is observed in practice, within the constitutional and administrative system, it is possible to trace a logical-legal order between these instruments. After outlining the difference between the concept of conflict and litigation, some data about the constitutional and administrative legal disputes will be examined. Particular attention is given on certain disputes between the State and the Regions examined by the Administrative judge in 2020. Although the phenomenon analysed cannot be considered a consequence of the Covid-19 health crisis, the latter has nevertheless decisively sharpened the clashes between the State and the Regions, bringing before the administrative courts, disputes whose constitutional relevance would undoubtedly have allowed the parties to raise the conflict before the Constitutional Court. The apparent “practical fungibility” between the protections provided by the constitutional and administrative courts leads to reflect on their relationship in resolving conflicts on constitutional attributions. The study also examines the various powers (ordinary and extraordinary) that may be exercised by the Government to settle conflicts between Administrations and the role of the Presidency of the Council of Ministers as a plaintiff in defence of state powers in constitutional proceedings and its legal standing before the administrative judge. In conclusions, it is pointed out that the choice made by the Administration between the various instruments for settling disputes is by no means “neutral”, but has significant consequences on the constitutional order. The different function assigned by the legal system to these instruments makes it possible to trace a logical- legal order that gives priority to the use of procedural instruments over the judicial ones and excludes the use of other instruments when there are the conditions for raising the conflict before the Constitutional Court.