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CONSIDERAZIONI CRITICHE SULLA PROPOSTA DI RIFORMA DELL’ART. 94 COST.

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1. La proposta di riforma dell’art. 94 Cost. – 2. L’investitura del Presidente del Consiglio – 3. La mozione di sfiducia costruttiva: requisiti – 4. (in particolare):il suo possibile voto a scrutinio segreto – 5. Crisi parlamentari e ruolo del Presidente della Repubblica – 6. Sfiducia costruttiva e forma di governo parlamentare


1.L’art. 11 del disegno di legge costituzionale recante Modifiche alla Parte Seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo, approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato lo scorso 29 maggio ed attualmente all’esame dell’Assemblea, modifica profondamente l’art. 94 Cost. che disciplina, com’è noto, il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo.
Secondo tale disposizione, le due Camere conferirebbero la fiducia non più al Governo nella sua collegialità ma al Presidente del Consiglio (primo comma), solo il quale, pertanto, sarebbe tenuto “entro dieci giorni dalla formazione del Governo” a presentarsi “alle Camere per ottenerne la fiducia” (terzo comma). Questa continuerebbe ad essere accordata da “ciascuna Camera (…) mediante mozione motivata e votata per appello nominale” (secondo comma).
Mentre inalterato rimarrebbe il quarto comma, per cui “il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni”, profondamente modificata invece sarebbe la disciplina della mozione di sfiducia (quinto comma). Questa, infatti, per essere presentata, andrebbe firmata “da almeno un terzo [e non più un decimo] dei componenti di ciascuna delle due Camere” e dovrebbe contenere “la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri” (c.d. sfiducia costruttiva). Resterebbe invece confermato il divieto di sua “messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione”. Tale mozione di sfiducia, anziché da una delle due camere, andrebbe approvata “dal Parlamento in seduta comune” però “a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere” (nuovo sesto comma); ciò a differenza della mozione di fiducia che, come detto, continuerebbe ad essere accordata separatamente da ciascuna camera ed a maggioranza semplice.
 

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Codice ISSN 2039-8298 (Online). La Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti è inoltre registrata presso il Tribunale di Roma - n.339 del 05.08.2010.
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