SOMMARIO: 1. La continua evoluzione della disciplina dei servizi pubblici locali – 1.1. La legittimità costituzionale dell’impianto pro-concorrenziale dell’art. 23-bis – 1.2. L’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis – 1.3. La sostanziale riproposizione del contenuto dell’art. 23-bis nell’art. 4 del decreto legge n. 138/2011 – 1.4. La sentenza n. 199/2012: l’illegittimità dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011 perché ripristina la normativa abrogata con referendum – 2. Il divieto di ripristino della normativa abrogata con referendum ed i suoi limiti – 3. Regioni e servizi pubblici locali dopo la sentenza n. 199/2012
1. La continua evoluzione della disciplina dei servizi pubblici locali
Come era stato previsto , la Corte costituzionale – con la sentenza n. 199/2012 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011 (convertito nella legge n. 148/2011), relativo ai servizi pubblici locali (in seguito, anche SPL) per violazione dell’art. 75 Cost.
La vicenda e, soprattutto, l’antefatto da cui è scaturita la sentenza n. 199/2012 sono noti anche ad una platea più ampia degli specialisti, considerato che all’origine della citata sentenza vi è il referendum del 12 e 13 giugno del 2011, che ha visto una partecipazione al voto tale da consentire il raggiungimento del quorum di validità per la prima volta dopo ben sei tornate referendarie (svoltesi dal 1997 al 2009) in cui tale quorum non era stato raggiunto.
Inoltre, già dal momento della raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di referendum si è svolta una serrata campagna referendaria che ha assunto, almeno da marzo dello scorso anno, anche toni drammatici a causa del maremoto di Fukushima che – come si ricorderà – ha investito la centrale nucleare insediata nella località giapponese, giacché uno dei quesiti referendari riguardava la produzione di energia elettrica nucleare.
Tuttavia, buona parte della campagna referendaria (già – come si diceva – al momento della raccolta delle firme) si è incentrata sulla disciplina dei SPL di rilevanza economica che alcune richieste di referendum miravano ad abrogare.
Ed è proprio per questo che dobbiamo iniziare dalla disposizione che è stata abrogata dal referendum, potendoci permettere in questa sede di tralasciare la disciplina precedente sui SPL.