SOMMARIO: 1. Dall’innesto in un tributo proprio provinciale germoglia un’addizionale statale – 2. Il concetto “formale” di tributo proprio regionale e di tributo erariale – 3. Sistema tributario statale e sistemi tributari regionali – 4. La manovrabilità dei “tributi propri” regionali.
1. Dall’innesto in un tributo proprio provinciale germoglia un’addizionale statale
Con la sentenza n. 142 del 2012 la Corte costituzionale torna ad occuparsi di tributi propri regionali, sollecitata da un ricorso presentato dalla Provincia Autonoma di Trento . Benché – come si vedrà – la giurisprudenza costituzionale sui tributi propri tenga conto delle differenze tra Regioni a Statuto speciale e quelle a Statuto ordinario , dalla suddetta decisione si possono trarre spunti per qualche considerazione sulla nozione dei tributi propri regionali in raccordo con la legislazione esclusiva dello Stato in materia di «sistema tributario dello Stato» (art. 117, 2° comma, lett. e) Cost.).
Inoltre, la sentenza giudica la legittimità costituzionale di una norma statale che introduce un’addizionale erariale della tassa automobilistica e, quindi, verte su un’entrata statale peculiare come è l’addizionale. Peraltro, dubbi sulla legittimità costituzionale della stessa norma statale – seppur per altri profili – sono stati sollevati da un’altra Regione a Statuto speciale (la Sicilia), ma la Corte, con una sentenza precedente di pochi giorni (la n. 135/2012), rigetta la questione, mentre con la sentenza n. 142/2012 accoglierà una delle questioni sollevate.
Nonostante le peculiarità sia della ricorrente (la Provincia Autonoma di Trento) sia della natura dell’entrata erariale (l’addizionale), la sentenza n. 142/2012 offre lo spunto per qualche riflessione sui rapporti tra la legislazione statale in materia di sistema tributario dello Stato e quella regionale in tema di tributi propri, con riferimento alle Regioni di diritto comune.