La vicenda in cui si colloca la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, dall'ordinanza di rimessione fino alla decisione di merito della Corte di cassazione, si distacca vistosamente dai tratti della giurisdizione costituzionale sulle leggi, geneticamente strutturata, nell'ordinamento italiano, nello stampo dell'incidentalità.
La linea argomentativa del giudice costituzionale non perviene a dimostrare l'«autonomo svolgimento » del giudizio a quo a esito del procedimento incidentale, né maggiori elementi si rinvengono in proposito nella sentenza che chiude il giudizio principale: il giudice remittente, dichiarando di dover accertare «le conseguenze» della sentenza della Corte costituzionale, non riesce tuttavia a collocarle al di fuori del petitum innanzi al giudice delle leggi.
Un così deciso orientamento a tagliare il nodo dell'ammissibilità del giudizio sulle leggi elettorali - al punto da marcare una vistosa discontinuità nella giurisprudenza costituzionale - va ascritto al rilievo preminente attribuito all'intenzione di sopprimere, nella massima misura, le «zone franche» dal controllo della Corte costituzionale: di quest'obiettivo v'è più di una traccia nella motivazione della sentenza n. 1 del 2014. Tuttavia, pure su questo versante, v'è alcuna sovrapposizione concettuale che sarebbe stato necessario sottoporre a chiarimento, poiché, nella specie, non si può ritenere si tratti di «zona franca» in senso proprio - cioè di sottrazione per espedienti di particolari fattispecie al giudizio di legittimità costituzionale - ma si deve ritenere si tratti di un limite fisiologico di sistema alla giurisdizione della Corte. Questa, appunto, si ferma sul confine oltre il quale è a essa precluso di spingersi in ragione della natura incidentale del giudizio sulle leggi.
Le osservazioni proposte consentono di prendere posizione in ordine alle conseguenze «ulteriori» della decisione della Corte (ulteriori rispetto all'effetto diretto di essa, che consiste nella costruzione giurisprudenziale di una formula elettorale non priva di difficoltà applicative e di implicazioni potenzialmente disfunzionali).
Su tale versante, va anzitutto preso sul serio il richiamo, contenuto nella decisione della Corte, «all’ampia discrezionalità del legislatore» quanto alla scelta della formula e del sistema elettorale da compiere con una nuova legge, considerate le circostanze in cui la decisione è venuta in essere. Queste consigliano alla Corte di non incorrere in ulteriori eccessi di ruolo quanto al merito delle scelte legislative in una fase di così elevata esposizione, che si è rivelata in tutta la sua portata nelle reazioni politiche alla sentenza.
E va attribuito il massimo rilievo all'attenzione posta dalla Corte nel circoscrivere la portata della propria decisione, curando che essa non travolga, né in via diretta né per implicazione indiretta, il Parlamento in carica: la Corte, invero, è ben consapevole di avere esplorato il limite estremo della propria funzione di giudice delle leggi quando ha superato gli argini dell’incidentalità. E, dunque, sa anche che non avrebbe potuto spingersi a divenire fattore sostanziale della destituzione del Parlamento, né di paralisi della sua attività, senza porsi in posizione di supremazia su altro organo costituzionale.
The background of the decision n. 1 of 2014 of the Constitutional Court, from the introductory ordinance of the "a quo" judge to the verdict of the Court of cassation, is detached from the main aspects of the constitutional jurisdiction over the laws, which in the Italian system has an "incidental" structure. The reasoning of the constitutional judge does not prove the "autonomous development" of the "a quo" trial as a result of the incidental process; and it is not possible to find elements in this sense in the decision of the main trial: the "a quo" judge states that he has to verify the "consequences" of the decision of the Constitutional Court, but he is not able to put them outside the "petitum" in front of the Court. This clear tendency to solve the issue of the admissibility of the matters concerning electoral laws - which leads to a clear inconsistency in the Court's jurisprudence - derives from the intention to suppress the "free zones" from the Court's supervision: it is easy to identify this aim in the motivation of the decision n. 1 of 2014. However, there is a conceptual overlap that should be explained, because it does not seem to be a real "free zone" - that is to say, a matter subtracted from the judgement of the constitutional Court; it seems to be a physiological limit of the jurisdiction of the constitutional judge, which cannot go beyond a certain point because of the incidental nature of the constitutional trial. These remarks allow to take a stand on the further consequences of the Court's decision (further with regard to its direct effect, that is to say, the jurisprudential construction of an electoral formula that is difficult to implement and may have dysfunctional effects). In this context, it appears extremely important to take into account the reference (which can be read in the Court's decision) to the wide freedom of the legislator as far as the electoral formula and system are concerned, considering the background of the decision. This background suggests that the Court should not exceed its role with regard to legislative choices in a moment of high exposure - which revealed itself through the political reactions to the decision. And it must be considered that the Court attempted to contain the effect of its decision, ensuring that it does not overwhelm not even indirectly the Parliament in office: as a matter of fact, the Court is well-aware that it reached the limit of its authority as a constitutional judge when it went beyond the boundaries of the incidental trial. And it knows that it could not became a factor of the destitution of Parliament (or of the paralysis of its activities) without putting itself in a position of supremacy in respect to another constitutional body.