Nel testo l’autore elabora alcune riflessioni sull’ordinanza della Corte costituzionale n. 17 del 2019. Con questa decisione la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato da alcuni senatori del Partito democratico, in relazione al procedimento di approvazione della legge di bilancio. Nonostante l’inammissibilità del ricorso la Corte ha però valutato positivamente la sussistenza del requisito soggettivo, riconoscendo i singoli parlamentari «poteri dello Stato». La materia del conflitto non è stata invece considerata tale da giustificare l’intervento della Corte nel merito. A questo riguardo, l’autore sviluppa alcune considerazioni sul tipo di decisione adottata e su alcuni passaggi argomentativi che non sembrano sempre del tutto coerenti tra di loro.
In the paper the author elaborates some reflections about the constitutional Court’s decision n. 17/2019. With this decision, the Court deemed inadmissible the appeal for the attribution’s conflict between State powers, which has been raised by some senators of the Democratic Party, in relation to the legislative procedure of the budget law. However, despite the inadmissibility of the appeal, the Court positively assessed the existence of the subjective requirement, recognizing the individual parliamentarians «state powers». The matter of the conflict, instead, was not considered as such as to justify the intervention of the Court in this regard. The author develops some considerations on the type of decision adopted and on some argumentative passages that are not entirely consistent between them.