Il nuovo testo dell'art. 18, stando al documento diffuso dall'Esecutivo il 23 Marzo 2012, “Riforma del lavoro in una prospettiva di crescita”, conserva alcuni aspetti del sistema attualmente vigente, mescolandoli con altri nuovi, diversi. Novità che ha fatto già molto discutere è, in particolare, la figura del licenziamento oggettivo per motivo economico, un licenziamento che non porta al reintegro (ma solo all'indennizzo) anche quando sia giudizialmente dimostrata la insussistenza del motivo economico addotto, ma che può essere contestato come strumentale a nascondere motivazioni discriminatorie e disciplinari, e in questa ipotesi conduce al reintegro. La previsione di questa possibilità par dovuta alla intenzione del Governo di rassicurare le parti sociali, i partiti e l'opinione pubblica sul fatto che il lavoratore conserverebbe, col nuovo sistema, una tutela dotata della stessa qualità e intensità che in passato: se il motivo economico nasconde un motivo discriminatorio, la tutela è quella, massimamente intensa, del reintegro. Questa idea è convincente? Invero, leggendo la bozza del Governo, da un lato si ha motivo di chiedersi se la eliminazione della possibilità del reintegro in caso di comprovata insussistenza del motivo economico non segnali un declassamento del diritto al proprio lavoro tra gli interessi e i beni della persona; dall'altro lato, si può avvertire più di un dubbio riguardo a che, nel nuovo contesto, la tutela dal licenziamento discriminatorio possa rappresentare un effettivo equivalente di quelle oggi esistenti. Congiungendo i due aspetti, l'impressione è che rischi di rimanere poco, nel nuovo impianto, della 'cultura dell'eguaglianza e della pari dignità' che animava il vecchio art. 18. Per questo motivo, oltre a segnare un rilevante cambiamento in ordine alla protezione rispettiva delle posizioni che si confrontano nel lavoro, il nuovo articolo 18 potrebbe annunciare una contrazione del rapporto tra diritto e lavoro, revocando in larga misura l'autorizzazione sinora fatta al diritto a discutere, conoscere ed elaborare le relazioni che nel lavoro si svolgono, in quanto relazioni rilevanti per l'intera società.
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IL LICENZIAMENTO OGGETTIVO PER MOTIVO ECONOMICO NEL NUOVO ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORI: PRIME RIFLESSIONI
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