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CIRCOLAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI FRA LEGISLAZIONE STATALE, REGIONALE E GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

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1.— La nuova disciplina sulla disattivazione degli impianti nucleari recata dal decreto legge 24 gennaio del 2012, n. 1 (c.d. decreto “liberalizzazioni”) insieme alla sentenza della Corte costituzionale 9 marzo 2012, n. 54 ripropongono l’urgenza di una soluzione a regime della questione della circolazione e del deposito dei materiali radioattivi.
La disciplina del decreto legge è tutta rivolta all’accelerazione ed alla semplificazione delle complesse procedure di dismissione delle centrali, ciò rende impellente il rinvenimento di modalità per il definitivo stoccaggio degli ingenti materiali che sono destinati a derivarne. La sentenza n. 54 del 2012 dichiara incostituzionale il divieto, posto dalla legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7, di utilizzare il territorio regionale al fine di depositarvi materiali e rifiuti radioattivi.
La disposizione regionale era stata preceduta da leggi di analogo contenuto della medesima e di altre regioni , adottate nell’intento di sottrarre i relativi territori al processo di localizzazione del cd. “Deposito nazionale”, un sito unico in cui far confluire la massa dei rifiuti radioattivi prodotti nell’intero territorio statale, secondo quanto previsto nel decreto legge 14 novembre 2003, n. 314.
La Corte aveva già dichiarato incostituzionali queste discipline regionali con le sentenze 29 gennaio 2005, n. 62, e 28 giugno 2006, n. 247, ma le preoccupazioni regionali non si erano materializzate per le difficoltà tecniche e politiche incontrate dallo Stato nella realizzazione del deposito. Quando il progetto, con il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è stato rilanciato, la Regione Molise ha riproposto, con alcune marginali modifiche, il divieto della localizzazione nel territorio regionale del deposito nazionale, che la Corte ha nuovamente dichiarato illegittimo.
 

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