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Un diverso paradigma di giustizia: le "alternative dispute resolution".

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UN DIVERSO PARADIGMA DI GIUSTIZIA: LE ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

1. La conciliazione, una filosofia del diritto d’origine americana
Comincio col dare una definizione della conciliazione nel diritto: una procedura tramite la quale le parti richiedono l’assistenza di un terzo, o terzi, nel tentativo di raggiungere un accordo amichevole rispetto a una controversia derivante da o in relazione a un rapporto contrattuale o un altro rapporto legale.
Conciliare è verbo che ha radici giuridiche antiche, che affondano nelle origini contrattuali del processo romano, simbolizzate dalla litis contestatio, e percorrono circa un millennio della storia della tradizione di civil law. Ne troviamo traccia scritta nel primo codice di procedura civile dell’Italia unita (1865), che si apriva con la seguente disposizione: «I conciliatori, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie» . Si era però dentro il processo, seppure in una fase preliminare, alla ricerca di un risoluzione della lite in grado di sopirla accontentando le parti.
La fuga dal processo giurisdizionale verso metodi alternativi è storia più recente. Nasce, si afferma e poi diventa modello da far circolare nei sistemi giuridici negli Stati Uniti d’America, quale scelta di libertà dell’autonomia dei privati. Innanzitutto come arbitrato, e risale addirittura al 1768 quando la Camera di commercio di New York istituì un tribunale arbitrale, riservato specialmente per la risoluzione delle controversie mercantili, sulla spinta dei coloni olandesi che scelsero l’arbitrato come alternativa al processo per la sua rapidità e il suo basso costo. Un rinnovato interesse per le formule arbitrali per la risoluzione delle liti si ebbe agli inizi del XX secolo, a causa della eccessiva durata dei processi e dei costi della giurisdizione ordinaria, che finivano con l’esasperare l’accesso alla giustizia. Allora, il varo di una legge nello stato di New York, che rendeva le clausole compromissorie vincolanti ed eseguibili dalle corti, e la nascita, nel 1926, dell’American Arbitration Association, segnò la piena legittimazione del ricorso all’arbitrato (amministrato) quale risoluzione alternativa delle controversie, sebbene in prevalenza per gli affari del commercio. Nel frattempo cresceva anche l’interesse verso la conciliazione, che è cosa diversa dall’arbitrato, seppure venisse inizialmente relegata alle questioni “bagatellari”.
 

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