CORTE COSTITUZIONALE: sentenza 174/2011 (G. U. 07/06/2011)
Giudizio di ammissibilità – Referendum abrogativo – Energia nucleare – Richiesta di abrogazione referendaria di disposizioni in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare – Sopravvenuta modifica della disciplina oggetto del quesito – Trasferimento della richiesta referendaria alla normativa successiva – Spettanza all’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione – Quesito connotato da una matrice razionalmente unitaria, chiaro, omogeneo ed univoco – Ammissibilità della richiesta
Atti oggetto del giudizio:
Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto i commi 1 e 8 dell’articolo 5 del d.l. n. 34 del 2011 così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011
Parametri costituzionali:
Art. 75 Cost.
(1) Qualora nel corso del procedimento referendario la disciplina oggetto del quesito sia modificata, all’Ufficio centrale per il referendum spetta accertare se l’intenzione del legislatore sia diversa rispetto alla regolamentazione precedente della materia.
(2) L’attuale quesito non viola i limiti stabiliti dall’art. 75, secondo comma, Cost., e quelli desumibili dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione.