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La prerogativa dell'insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost. come causa soggettiva di esclusione della punibilità.

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La prerogativa dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost. come causa soggettiva di esclusione della punibilità.
Nota a Cass. civ., sez. III, sentenza 16 marzo 2010, n. 6325
di Ugo Adamo, dottorando di ricerca in “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali” presso l’Università di Pisa

Con la sentenza1 in commento1, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto da S.p.A. RetiTelevisive Italiane (RTI)2 avverso la sentenza 19 maggio – 24 giugno 2004, n. 2146, della Corte di appello di Napoli che aveva condannato la RTI al risarcimento dei danni a terzi, per aver mandato in onda delle dichiarazioni diffamatorie pronunciate da un parlamentare.
Pare interessante, prima di soffermarsi sulla sentenza della Cassazione, ripercorrere –seppur molto brevemente– le precedenti fasi di giudizio che hanno portato al ricorso in Cassazione, prima, e alla decisione della stessa Corte, poi. La vicenda trova origine in una causa civile (Tribunale di Napoli) nella quale la signora S. M. C. ed altri congiunti del defunto magistrato G. C. avevano convenuto in giudizio nei confronti dell’on. V. S., nonché della S.p.A. Reti televisive italiane, chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni per lesioni sia alla reputazione che alla identità personale del loro congiunto. Più precisamente, i ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni a seguito delle trasmissioni del programma ‘Sgarbi quotidiani’ nel corso delle quali3 l’on. V. S., conduttore del programma, aveva rivolto al dott. G. C. espressioni che si ritenevano essere gravemente offensive della sua dignità e della sua reputazione.
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato come diffamatorie le affermazioni pronunciate dall’on. V. S. e lo ha condannato, insieme alla RTI, al risarcimento dei danni.
Proposto ricorso in Appello, l’on. V. S. aveva prodotto in giudizio la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati, nella quale si stabiliva che le affermazioni contestate costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle proprie funzioni e che, per questo, erano da ritenersi coperte da immunità ex art. 68, co. 1, Cost., e, pertanto, insindacabili.
La Corte di appello ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ai sensi dell’art. 134 Cost. Il conflitto è stato dichiarato improcedibile dalla Corte costituzionale4. La Corte di Appello ha rigettato le domande nei confronti dell’on. V. S. ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata.


La RTI propone ricorso per Cassazione. La Sezione Terza Civile della Suprema Corte, con la sentenza del 16 marzo 2010, n. 6325, rigettando il ricorso, è arrivata a due conclusioni che meritano qui di essere segnalate.
In primo luogo, il Giudice di legittimità non ritiene applicabile alla RTI l’immunità riconosciuta all’on. V. S. dall’art. 68, co. 1, Cost. La Cassazione arriva a questa conclusione a seguito di un lungo iter argomentativo che può essere semplificato in tre passaggi.
Intanto, la Corte inizia con l’interpretare l’art. 68, co. 1, della Costituzione. Questo deve essere letto alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dello Stato di diritto per i quali tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge e ad essa ugualmente sottoposti; da tale soggezione nessuno può essere esentato, tanto meno per la condizione sociale o personale che ricopre.

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