Ultima di una lunga serie di decisioni sul tema, la sentenza del Tar Campania sez. I, sentenza del 10 marzo 2011, n. 1427, ritorna su una questione di estrema attualità quale è sicuramente quella del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (art. 51 Cost.).
Il tema delle pari opportunità ha avuto grande rilevanza soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle cariche elettive : è proprio in questo ambito, infatti, che si è aperta una discussione sulla legittimità delle misure tendenti al riequilibrio della rappresentanza di genere che ha portato, nel 2003, il legislatore costituzionale (l. cost. n. 1) a porre in essere una modifica della Carta costituzionale e, più precisamente, del suo articolo 51 Cost., integrandolo nel suo primo comma e stabilendo che “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità fra donne e uomini” al fine di favorirne condizioni di eguaglianza nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.
La quaestio della composizione delle Giunte delle amministrazioni locali occupa, dunque, un posto di rilievo per l’analisi della portata del principio delle pari opportunità anche, e soprattutto, alla luce di una recente giurisprudenza amministrativa che si è espressa sul punto attraverso diverse e ‘compatte’ decisioni che hanno imposto ai Sindaci e ai Presidenti di Provincia di procedere all’integrazione delle giunte costituite tutte al maschile attraverso la nomina di assessori di entrambi i generi. Tale giurisprudenza è rilevante principalmente per due ordini di motivi: in primo luogo, perché rifiuta le posizioni di chi guardava alle disposizioni contenute negli statuti comunali e provinciali come a norme di mero valore programmatico e non precettivo; in secondo luogo, perché parla del rispetto del principio di pari opportunità come di un obbligo gravante su chi sceglie i componenti della Giunta.
Anche se è indubbio che la scelta dei componenti della Giunta rientra in un ambito di notevole discrezionalità politica , quest’ultima non può arrivare a rendere ininfluente ciò che dispone l’art. 51 Cost. quando garantisce sia alle donne che agli uomini la possibilità di accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza e quando sancisce che le pari opportunità devono essere promosse con “appositi provvedimenti” dalla Repubblica (ovvero anche dai Comuni e dalle Provincie). Il raggiungimento dell’obiettivo della promozione delle pari opportunità è altresì richiesto da altre previsioni quali l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) e le varie disposizioni presenti negli statuti sia provinciali che comunali.
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