SOMMARIO: Premessa. 1. I contenuti minimi del ricorso. 2. La perentorietà e il prolungamento del termine di costituzione della parte convenuta. 3. Il potere di sospensione. 4. La separazione dei procedimenti. 5. La rinuncia al ricorso.
Premessa
Con la deliberazione del 7 ottobre 2008, il giudice delle leggi ha approvato il nuovo testo delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (d’ora in poi N. i.) che vanno a modificare quelle approvate il 16 marzo 1956 (anno di inizio dei lavori della Consulta), già modificate con la deliberazione del 10 giungo 2004.
Con tale deliberazione, pubblicata sulla G.U. n. 261 del 7 novembre 2008 e applicata ai giudizi il cui atto introduttivo sia stato depositato presso la cancelleria della Corte a partire dal 7 dicembre 2008 (art. 34 N. i.), diverse sono le modifiche (formali e sostanziali) apportate dalla Corte, nella sua veste di ‘legislatore’ sostanziale, al Capo secondo delle N. i. rubricato “questioni di legittimità costituzionale in via principale”. La modifica delle N. i. avviene, come già quella del 2004, dopo la riforma dell’art. 127 della Costituzione e il conseguente adeguamento dell’ordinamento della Repubblica (l. n. 131 del 2003) e, soprattutto, in un quadro giurisprudenziale ormai acquisito.
Si procederà, ora, a commentare le modifiche apportate alle N. i. alla luce della giurisprudenza più recente.