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Quando la Corte non vuole decidere

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1. La sentenza in commento è di quelle che lasciano insoddisfatta l’attesa. La ragione della inammissibilità pronunciata sarebbe “l’incertezza del petitum” e/o il fatto che la scelta fra le soluzioni ipotizzabili, tutte idonee a rimuovere il vizio di costituzionalità denunciato, spetterebbe solo al legislatore. Dunque qualcosa di intermedio fra l’inammissibilità per il carattere “perplesso” della questione e la inammissibilità per “pluralità di soluzioni”. Ma – ecco le ragioni dell’insoddisfazione – la questione formulata non era affatto ambigua, e la pluralità di soluzioni idonee a rimuovere il vizio non dovrebbe mai essere di ostacolo alla adozione di una pronunzia che risolva il dubbio sulla legittimità costituzionale della normativa denunciata.

Il TAR del Lazio aveva sollevato il dubbio di legittimità sulla disposizione – art. 11, comma 8, legge n. 15 del 2009 - che disciplina la composizione del consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui fanno parte il Presidente della Corte, che lo presiede, il Presidente aggiunto e il Procuratore generale, nonché otto membri elettivi, di cui quattro “rappresentanti del Parlamento”, due eletti dalla Camera e due dal Senato, a maggioranza assoluta dei componenti, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con venti anni di esercizio professionale, e quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte: laddove prima, in base all’art. 10, comma 2, della legge n. 117 del 1988 (implicitamente abrogato dalla legge del 2009), i membri elettivi erano quattordici, fra cui dieci magistrati eletti dai colleghi e quattro professori o avvocati eletti dalle Camere .
Il giudice remittente parte dal presupposto (non irragionevole) che, pur non potendosi ritenere direttamente applicabili agli organi di autogoverno delle magistrature speciali i criteri, anche numerici, stabiliti dall’art. 104 Cost. per il Consiglio superiore della magistratura ordinaria, da essi si possano trarre dei “principi costituzionali comuni” in ordine alla composizione di tali organi, al fine di ottemperare alla direttiva vincolante di cui all’art. 108, secondo comma, Cost. che demanda alla legge il compito di “assicurare” l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e del pubblico ministero presso di esse. Fra tali principi, il TAR individua quello secondo cui i membri eletti dai magistrati (unici che sarebbero “rappresentativi” del relativo corpo) dovrebbero essere in maggioranza rispetto ai membri di elezione politica. Di conseguenza l’art. 11 della legge n. 15 del 2009, che prevede viceversa quattro membri eletti dai magistrati della Corte dei conti e quattro eletti dalle Camere, non rispondendo a tale principio, sarebbe in contrasto con gli artt. 100, 103 e 108, comma 2, Cost., in relazione agli artt. 3 e 104 Cost. (all’art. 3 in ragione della ingiustificata differenza di disciplina fra gli orani di governo delle altre magistrature, fra cui il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ove i membri eletti dai magistrati sono tuttora in rapporto di dieci a quattro rispetto ai membri di elezione parlamentare, e il consiglio di presidenza della Corte dei conti). Il TAR non ritiene che debba essere rispettato lo stesso rapporto (due terzi a un terzo) sancito nell’art. 104 per il CSM, ma che il principio costituzionale richieda una maggioranza di membri togati elettivi rispetto ai membri “laici”, e dunque che i primi debbano essere almeno uno di più dei secondi.


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