CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 23 marzo 2011 n. 111, pubblicata in G.U. prima serie speciale del 6 aprile 2011
Ordinamento penitenziario - Preclusione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, in caso di condanna per il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609- octies cod. pen.), ove il condannato non collabori con la giustizia e non sia stato sottoposto all'osservazione scientifica della personalità, attuata in regime di restrizione, per almeno un anno - Disciplina applicabile anche al condannato per fatti commessi da minorenne - Denunciata violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e di protezione dei minori - Omessa compiuta descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Oggetto: art. 4 bis, commi 1 e 1 quater della legge 26/07/1975, n. 354.
Parametro: Costituzione, art. 27 co. 3 ed art. 31 co. 2
Il Tribunale per i Minorenni di Bologna , in veste di giudice di sorveglianza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. . 4 bis, commi 1 e 1 quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) che prevede, in assenza di determinate condizioni, quali la collaborazione con gli organi di giustizia e l’osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno, il divieto della concessione di benefici al condannato. Tale disposizione si applica anche per reati commessi da minorenne, nel caso in cui si sia reso colpevole del delitto di cui all’artt. 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo).