Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Lavoro irregolare – Emersione – Stranieri extra-comunitari – Regolarizzazione lavorativa dello straniero extracomunitario –Esclusione automatica dello straniero condannato per i reati di cui agli articoli 380 e 381 c.p.p. – Lamentata irragionevolezza del meccanismo automatico di esclusione – Carenza descrittiva della fattispecie – Mancata individuazione specifica della fattispecie rilevante – Mancata autosufficienza dell’ordinanza di rinvio – Manifesta inammissibilità
Oggetto: d.l. 1/07/09, n. 78, convertito con l. 3/08/09 n. 102
Parametro: Costituzione, art. 3
Il T.a.r. Friuli Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’artt. 1-ter, comma 13, lett. c, del d.l. 78/09 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito con legge n. 102/09 per contrasto con l’art. 3 Costituzione.
La disposizione oggetto di censura stabilisce le condizioni previste per poter usufruire della procedura di emersione del lavoro irregolare da parte dei cittadini extracomunitari. In particolare, si esclude che possano ricorrervi coloro che siano stati condannati per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. , anche con sentenza non definitiva o in caso di applicazione della pena su richiesta.
Secondo il T.a.r. la disposizione in oggetto, per come formulata, viola l’art. 3 della Costituzione, e specificamente i principi di ragionevolezza e proporzionalità. La disposizione viene ritenuta irragionevolmente discriminatoria, perché prevede la medesima conseguenza per comportamenti eterogenei; inoltre il rimettente rileva un contrasto col principio di parità di trattamento, in relazione all’automatismo previsto per l’espulsione come conseguenza di azioni profondamente diverse per gravità ed intensità del dolo.