1. La vicenda: dalla decisione del Consiglio di Stato alle Sezioni Unite della Cassazione. – 2. La procedura di conferimento degli incarichi direttivi ed il riscontro nella giurisprudenza amministrativa. – 3. Conclusioni.
1. Con la sentenza n. 3622, resa a sezioni unite, la Corte di Cassazione si è pronunciata per la seconda volta in tema di conferimento di incarichi direttivi e relativa annullabilità delle delibere rese in materia dal C.S.M.. Il principio di diritto enunciato nel caso specifico recita : “Non eccede i limiti della propria giurisdizione il giudice amministrativo se, chiamato a vagliare la legittimità di una deliberazione con cui il CSM ha conferito un incarico direttivo, si astenga dal censurare i criteri di valutazione adottati dall’amministrazione e la scelta degli elementi ai quali la stessa amministrazione ha inteso dare peso, ma annulli la suindicata deliberazione per vizio di eccesso di potere, desunto dall’insufficienza o dalla contraddittorietà logica della motivazione in base alla quale il CSM ha dato conto del modo in cui, nel caso concreto, gli stessi criteri da esso enunciati sono stati applicati per soppesare al posizione di contrapposti candidati”.
La vicenda si origina dal contenzioso sorto di fronte al T.a.r. Lazio, a seguito dell’impugnazione da parte di un candidato di una delibera del C.S.M. per l’assegnazione dell’incarico di Primo presidente di Corte di Appello. Tale delibera riconfermava il precedente incaricato, omettendo secondo il ricorrente di operare una vera comparazione tra i due aspiranti all’incarico .
In sede di impugnazione di fronte al Consiglio di Stato è stata ritenuta meritevole di accoglimento proprio la censura avanzata in tema di valutazione dei rispettivi percorsi di carriera dei candidati rispetto a quella del magistrato cui l’incarico era stato conferito.