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TUTELA INTERNA E TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI TRA SOVRANITÀ DEMOCRATICA E JURISDIKTIONSSTAAT (I LIMITI DELLA VÖLKERRECHTSFREUNDLICHKEIT NELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO)

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1. Premessa. – 2. La novella costituzionale e l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra CEDU e Costituzione. – 3. L’efficacia della Convenzione EDU nell’ordinamento tedesco: un “modello” costituzionalmente più congruo? – 4. Grenzfälle nella giurisprudenza di Strasburgo e vincolo di osservanza degli obblighi internazionali. Un conflitto tra metodi interpretativi e sensibilità culturali. – 5. Le “deroghe” al vincolo del rispetto degli obblighi internazionali, ex art. 117 c. 1, Cost. – 6. Qualche considerazione conclusiva. La tutela dei diritti fondamentali tra scelta democratica e giurisdizione. Dal costituzionalismo democratico al costituzionalismo dei diritti attraverso lo Stato giurisdizionale.


1. Premessa
Il periodo più recente della storia e dell’esperienza degli Stati costituzionali europei sembra decisamente connotato da una progressiva estensione delle tutele accordate ai diritti fondamentali attraverso non soltanto le previsioni delle stesse Carte costituzionali ma anche attraverso l’adesione a fonti esterne (sovranazionali ed internazionali) recanti la garanzia dei diritti fondamentali.


Nondimeno, il procedere nell’”età dei diritti” – come Norberto Bobbio definiva questo tempo – ha concorso a produrre inevitabilmente una vera e propria Hypertrophie der Grundrechte” , per dirla con le parole di Karl Bettermann – ripresa anche E. W. Böckenforde, non priva di implicazioni problematiche, soprattutto avuto riguardo alle (non certo sporadiche) incertezze interpretative che investono il senso delle garanzie accordate al medesimo diritto previsto e tutelato tanto da fonti esterne quanto da norme del diritto internazionale pattizio.


Nel “giardino dei diritti”, come Alessandro Pace ha definito il contesto generatosi dalla “sovrapposizione” (non da un “mero «sovraffollamento»“) dei diritti generata dall’Europa, la questione resta, dunque, essenzialmente ancorata alla definizione delle suddette garanzie  giacché la “diversità di discipline astrattamente applicabili, nello stesso ordinamento, alla medesima situazione soggettiva” pone agli operatori “dai più modesti ai più qualificati, quali le Corti costituzionali e le Corti supreme … problemi di interpretazione” .

 

Con riguardo specifico all’ordinamento italiano la questione dell’efficacia vincolante di un siffatto diritto esterno derivante da norme pattizie ha riguardato primariamente le tutele disposte dalla Convenzione EDU, i cui diritti – come rileva ancora Pace – sono “in buona parte.. più e meglio tutelati nell’ordinamento costituzionale italiano, ad eccezione di poche parti in cui invece la Convenzione si mostrerebbe più garantista della stessa Legge fondamentale (e, sempre che con questa fosse compatibile, allora essa potrebbe applicarsi anche ai cittadini)” .

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