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La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca

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SOMMARIO: 1. – Premessa: oltre il minimo (giuridicamente ed eticamente) garantito. 2. – Il problema del minimo (appena eticamente) garantito nello Stato liberale. 3. – L’insufficienza del minimo (sia pure giuridicamente) garantito nello Stato sociale. 4. – Alcune linee di sviluppo.

 

1. – Premessa: oltre il minimo (giuridicamente ed eticamente) garantito.

Il principio di solidarieta? e? posto dalla Costituzione “tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico”. Insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, esso e? solennemente riconosciuto e garantito dalla Carta costituzionale (art. 2 Cost.) quale “base della convivenza sociale”. Con pari accenti le attivita? di solidarieta? e promozione umana, prima fra tutte quella del volontariato, sono intese quale “paradigma dell’azione sociale”, o anche quale “schema generale di azione nella vita di relazione”, oppure, infine, quale “modello fondamentale dell’azione positiva e responsabile dell’individuo”1.

Si tratta di un riconoscimento senza pari e per nulla scontato. Esso rappresenta l’esito di un lungo processo di giuridicizzazione 2 e l’effetto di un complesso sviluppo assiologico 3, attraverso cui le diverse tradizioni culturali del Paese si sono progressivamente integrate, sino alla definitiva trascrizione nel testo costituzionale del relativo principio valoriale; una volta giuridicizzato, questo reca cosi? la pluralita? dei significati accordati nel corso della relativa evoluzione storica, come pure nella successiva e vigente attuazione 4. I sistemi costituzionali, del resto, non creano le proprie regole dal nulla, bensi? recepiscono e formalizzano in documenti scritti i valori di un popolo, ove ritenuti oramai condivisi e fondanti le ragioni dello stare insieme; di talche? puo? ben ripetersi che ogni Costituzione rappresenta lo “specchio del patrimonio culturale” del popolo preso in considerazione 5. Da tale punto di vista, il riconoscimento costituzionale del principio di solidarieta? segna una svolta storica e culturale, prima ancora che giuridica, rispetto ai precedenti sistemi; una svolta che caratterizza il sistema italiano fra quelli piu? innovativi e completi del secondo dopoguerra. Muovendo dalla centralita? della persona umana 6, intesa - secondo la felice espressione di Giorgio La Pira in Assemblea Costituente - quale “pietra d’angolo” dell’intero edificio costituzionale 7, il principio di solidarieta? condiziona le dinamiche del potere pubblico, del potere privato e delle liberta? individuali, rendendo le stesse, a seconda delle rispettive competenze e situazioni giuridiche, sempre piu? prossime alle complessive necessita? del singolo, finalmente colto nella propria irripetibile concretezza e unicita?. Proprio l’attenzione resa verso un concetto di persona umana inserito nella concretezza del divenire costituzionale e non determinato in modo astrattamente aprioristico, costituisce, dunque, il tratto caratteristico del modello di convivenza sociale e di impianto statale prefigurato dal Costituente. Attraverso il riconoscimento del principio di solidarieta?, tanto i rapporti economico-sociali, quanto quelli politico-istituzionali, quanto, finanche, quelli etico-relazionali ricevono ora un’inedita conformazione, cogliendo il singolo nella specificita? e nella molteplicita? dei propri complessivi bisogni. Le disuguaglianze individuali e collettive, per tale via, piuttosto che costituire motivo di impedimento personale e di disgregazione sociale, divengono causa di intervento dei poteri pubblici e di partecipazione dei privati. Il tutto, secondo una linea che concorre a favorire l’integrazione delle persone nella vita dello Stato e della comunita? sociale, consentendo “quel minimo di omogeneita? senza il quale la vita politica si ridurrebbe al «bellum omnium contra omnes» di hobbesiana memoria” 8. E cosi?, la storica frattura fra Stato e societa? civile, che replicava al proprio interno la piu? generale tensione fra eguaglianza e liberta?, puo? trovare le ragioni per una ricomposizione politica e istituzionale: la prima, nella perseguita unita? del popolo 9; la seconda, nel riconoscimento della “Repubblica” quale insieme dei soggetti che danno vita storica all’ordinamento 10 e, dunque, quale contenitore giuridico dei rapporti di solidarieta? che intercorrono tra la persona, le formazioni sociali e gli apparati istituzionali pubblici, ovvero – ancor piu? suggestivamente – quale “trama di un ordine sociale che si e? scelto di declinare a partire dalle potenzialita? morali” della persona e non, invece, dalle strutture coercitive dei poteri pubblici 11.

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