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I limiti all'attribuzione del potere di ordinanza nuovamente al vaglio della Corte costituzionale

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1. L’art. 54 del Testo unico degli enti locali (Tuel), contenente norme sulle “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”, ha subito, anche con specifico riguardo alla disciplina del potere di ordinanza, una significativa riforma ad opera dall’art. 6 della l. n. 125 del 24 luglio 2008, che ha convertito con modifiche il d.l. 23 maggio 2008, n. 92.

Sotto il profilo del potere d'ordinanza, l'intervento del legislatore ripropone alla dottrina ed alla giurisprudenza, pur in un'inedita prospettiva, l'antica questione della determinazione dei limiti intrinseci – relativi all’uso - ed estrinseci – concernenti l’attribuzione in via legislativa - dei c.d. poteri amministrativi extra ordinem. Ciò, in particolare, laddove al c. 4 dell’art. 54 cit. si stabilisce che “il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento”.

Alla suddetta previsione, che sembra ammettere la possibilità di utilizzare il potere atipico conferito al di fuori dei requisiti della contingibilità e dell'urgenza, si aggiunge l’estensione dell'oggetto dell'ordinanza sindacale. Esso è utilizzabile, non solo al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica - come era già previsto nella previgente disposizione dell’art. 54, riferendosi all’incolumità dei cittadini -, ma anche al fine di garantire la sicurezza urbana, lasciando sostanzialmente imprecisata quest'ultima nozione. Proprio in relazione alla definizione dell'ambito applicativo, il successivo comma 4 bis dispone che con decreto del Ministro dell'interno si proceda alla sua specificazione, facendo però sorgere ulteriori dubbi interpretativi in merito al riconoscimento della natura regolamentare – e costitutiva -, ovvero solo ricognitiva del decreto medesimo.

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Codice ISSN 2039-8298 (Online). La Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti è inoltre registrata presso il Tribunale di Roma - n.339 del 05.08.2010.
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