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I diritti fondamentali dopo Lisbona e la confusione del sistema delle fonti

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1.La CEDU nel Trattato di Lisbona: fraintendimenti e correzioni nella giurisprudenza italiana. – 2. “Comunitarizzare” la CEDU attraverso il cavallo di Troia della Carta dei diritti fondamentali? – 3. Carta di Nizza e competenze dell’Unione nella giurisprudenza costituzionale – 4. Carta di Nizza e competenze dell’Unione nella giurisprudenza della Corte di giustizia – 5. Conclusioni

1.La CEDU nel Trattato di Lisbona: fraintendimenti e correzioni nella giurisprudenza italiana
A seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della riformulazione dell’art. 6 TUE sul rispetto dei diritti fondamentali da parte dell’Unione europea, si sono registrate in giurisprudenza delle prese di posizione piuttosto discutibili. Con affermazione assai stringata, il Consiglio di Stato ha affermato che, a seguito di tale modifica, le disposizioni della CEDU sarebbero divenute direttamente applicabili nel sistema nazionale. L’affermazione, come un sassolino che rotolando rischia di produrre una frana, è stata amplificata dalla giurisprudenza successiva di alcuni TAR, tra cui spicca quella del TAR Lazio. Per quest’ultimo, «fra le più rilevanti novità correlate all’entrata in vigore del Trattato [di Lisbona], vi è l’adesione dell’Unione alla CEDU», cui va ad aggiungersi la riformulazione della disposizione per cui i diritti fondamentali, quali garantiti dalla CEDU e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, “fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali” (art. 6, par. 3, TUE). Ne deriverebbe che «le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati (…), e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell’art. 11 della Costituzione». Conclusione: al giudice comune si dà il potere «di procedere in via immediata e diretta alla disapplicazione [delle leggi statali contrastanti] in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell’accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno».
La dottrina ha prontamente criticato simili ardite prese di posizione giurisprudenziali. E tuttavia, anche nello stigmatizzare l’erroneità dell’orientamento giurisprudenziale della “comunitarizzaszione” della CEDU, parte di essa non ha mancato di lanciare un ulteriore spunto di ambiguità per il futuro, lasciando aperta la porta della “comunitarizzazione” della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, affermazione che, come si vedrà, non è scevra di pericolosi fraintendimenti.
 

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