CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 201/2011 (G. U. 13/07/2011)
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Ritiro, sospensione o revoca della patente di guida - Applicabilità al conducente titolare di patente anche se la violazione da cui dette sanzioni derivano sia stata commessa alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta patente - Applicabilità altresì, in tali casi, delle disposizioni relative alla decurtazione dei punti della patente - Disparità di trattamento sanzionatorio, a parità di infrazione e di mezzo utilizzato, rispetto ai conducenti privi di patente nonché rispetto ai titolari di patente che circolino a piedi o con mezzi non considerati dalla legge come veicolo - Carattere intermittente della sanzione – restituzione atti - ius superveniens
Atti oggetto del giudizio:
Art. 219 bis, comma 2, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), introdotto dall'art. 3, comma 48, della legge n. 94 del 2009.
Parametri costituzionali:
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 97 Cost.
(1) Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 219 bis, comma 2, del codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), introdotto dall'art. 3, comma 48, della legge n. 94 del 2009, perché operi una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, in considerazione dell’avvenuta abrogazione della norma censurata ad opera dell’art. 43, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), con decorrenza dal 30 luglio 2010.