SOMMARIO: 1. L’ordinanza del Tribunale di Pinerolo e la precedente pronuncia del Tribunale di Mi-lano. - 2. L’orientamento di alcune Corti straniere. - 3. La normativa italiana sulla responsabilità degli Internet service provider. - 4. Verso una riforma.
1. L’ordinanza del Tribunale di Pinerolo e la precedente pronuncia del Tribunale di Milano
Il 2 maggio 2012 il Tribunale di Pinerolo ha indicato un nuovo percorso nell’articolato scenario giuridico relativo alla (ir)responsabilità degli Internet service provider, in particolare nell’ambito dei servizi di hosting, ovvero di memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio .
La questione interessa un imprenditore piemontese il quale, digitando il proprio nome e cognome nella stringa di Google, verifica che la funzione Autocomplete del provider suggerisce di associare alla sua identità i termini “arrestato” e “indagato”. Data l’infondatezza e la mancata veridicità di tale suggerimento di ricerca - non essendo presente in rete alcun contenuto da cui si possa evincere che lo stesso fosse mai stato ar-restato o indagato - l’imprenditore diffida Google Inc. a rimuovere tale associazione ritenendo, altresì, che questa possa essere gravemente diffamatoria e lesiva della propria reputazione personale e professionale . Ciononostante Google decide di non accogliere la richiesta di rimozione di tali erronee correlazioni, pre-cisando che - com’è noto agli utenti - questi ultimi non sono determinati da una scelta del provider, ma sono generati automaticamente da un algoritmo basato sulle più diffuse ricerche effettuate dagli utenti della rete, che dunque rende visibili come suggerimenti le parole che sono state digitate più frequentemente nella stringa di ricerca.